| Ufficio Tributi - ICI 2010
IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
SOGGETTI
PASSIVI
Sono tenuti al pagamento
dell'I.C.I., anche se non residenti nello stato italiano, i proprietari
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi,
superficie e il locatario degli immobili concessi in locazione
finanziaria, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di
successione.
Non hanno alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I. il cosiddetto nudo
proprietario, il locatario, l'affittuario ed il comodatario.
Si ricorda che
è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge
superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile ed al coniuge
separato convenzionalmente o per sentenza, nonchè‚
quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà
indivisa) sull'alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria, e
quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e
riscatto.
In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo
immobile, ciascun contitolare è obbligato ad effettuare
distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte
corrispondente la propria quota di titolarità.
BENI IMMOBILI SOGGETTI ALL'I.C.I.
Sono soggetti all'I.C.I. gli immobili siti nel territorio
dello Stato ed in particolare i fabbricati, le aree fabbricabili e i
terreni agricoli così come definiti dalle norme istitutive
dell'imposta.
Per fabbricato
si intende l'unità immobiliare iscritta nel Catasto Edilizio
Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area di
pertinenza.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Il D.L. 27/05/08 n. 93, pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/08, ha
stabilito che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dal
versamento dell'ICI l'unità immobiliare adibita ad
abitazione
principale del soggetto passivo, ad eccezione degli immobili
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esclusione si
intende estesa alle pertinenze (unità immobiliari
accatastate
C/2, C/6 e C/7, massimo una per categoria). Pertanto continuano a
versare l'ICI le unità immobiliari di categoria catastale
A/1,
A/8 e A/9 utilizzate come abitazione principale, per le quali continua
ad applicarsi l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione
comunale di € 104,00.
Per area fabbricabile
si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali
persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Per terreno agricolo
si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile (coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
COME
CALCOLARE L'IMPOSTA
L'imposta è determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente.
L'I.C.I. è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente
alla quota ed ai mesi di possesso.
Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per
l'intero mese.
DETERMINAZIONE
DELLA BASE IMPONIBILE
Il valore degli immobili iscritti in Catasto si ottiene
moltiplicando:
- rendita catastale per 34 (unità immobiliari cat.
C/1 )
- rendita catastale per 50 (unità immobiliari cat.
A/10 e D )
- rendita catastale per 100 ( unità immobiliari
cat. A - C esclusi A/10 e C/1 ).
Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune
commercio al primo gennaio dell'anno d'imposta (annualmente vengono
deliberati dei valori di riferimento minimi) (vedi:
"Nota informativa I.C.I. 2010)
ESENZIONI
DI IMPOSTA
Sono esenti dall'imposta, per il periodo in cui sussistono
le condizioni, i seguenti immobili:
- terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di
collina destinate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977,
n. 984;
- fabbricati accatastati o accatastabili in categoria E
(stazioni per servizi di trasporto, fabbricati destinati all'esercizio
pubblico dei culti, ecc.);
- fabbricati destinati ad uso culturale;
- fabbricati inagibili o inabitabili recuperati per
attività assistenziali agli handicappati;
- immobili utilizzati dagli Enti non commerciali con uso
esclusivo ad attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto
e loro pertinenze.
RIDUZIONI DI IMPOSTA
Per i fabbricati
dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati è
prevista una riduzione dell'imposta del 50% solo per il periodo in cui
sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico
Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.Lgs. 445/2000 e successive modificazioni.
ALIQUOTE
Per l'imposta relativa all'anno 2010 sono vigenti le
seguenti aliquote:
aliquota ridotta
4,00 per mille, che si applica per
gli immobili adibiti ad abitazione principale accatastati nelle
categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (unità
immobiliari accatastate C/2, C/6 e C/7, massimo una per categoria)
aliquota ordinaria 7,00
per mille
Ai sensi del vigente Regolamento ICI sono considerate abitazione
principale:
- l'unità
immobiliare nella quale il soggetto passivo dell'imposta ed i suoi
familiari dimorano abitualmente, comprese le sue pertinenze
(immobili accatastati nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, massimo
una per categoria), anche se non ubicate nello stesso complesso
immobiliare purchè destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole ed esclusivo a servizio dell'abitazione principale;
- l'abitazione degli anziani o disabili che
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata
a qualsiasi titolo da terzi;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittdini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che risulti non locata.
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER
ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall'imposta dovuta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (unità immobiliari accatastate C/2, C/6 e C/7,
massimo una per categoria) è prevista una detrazione per un
importo di € 104,00 (delibera di C.C. n. 10 del 09.03.2009),
rapportata al periodo per il quale sussiste la suddetta detrazione e
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
La detrazione deve essere suddivisa, in caso di più
contribuenti dimoranti, in parti uguale fra loro.
VERSAMENTI
- entro il 16 giugno 2010
acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per il 2009 (oppure il totale,
in unico versamento),
- entro il 16
dicembre 2010 saldo pari al rimanente 50%
Il ccp da utilizzare
è il n. 88676317
intestato a EQUITALIA NOMOS SPA - CESSALTO -TV-ICI, reperibile presso
l'ufficio postale e che dovrebbe essere recapitato a domicilio
dall'Agente della Riscossione in tempo per la prima scadenza utile. Il
contribuente ha la possibilità di versare
l'imposta anche tramite F24 (art. 37, comma 55, del
D.L. 223/06).
Codici
per versamento con F24
Il totale dell'importo dovuto deve essere arrotondato
all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, per eccesso se superiore.
DICHIARAZIONE
Dall'anno 2007 la
comunicazione ICI è stata abolita (art.37, comma 53, del
D.L. 223/06), permane l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI
(art. 1, comma 174 Legge Finanziaria 2007) nei casi in cui gli elementi
rilevanti da dichiarare non siano resi disponibili dai dati telematici
del MUI - Modello Unico Informatico ex art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997
(ad. es. variazione valore aree fabbricabili, destinazione diversa di
fabbricato già posseduto).
La scadenza di presentazione è entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui
il possesso ha avuto inizio.
ULTERIORI
INFORMAZIONI
Consultare il Regolamento ICI o contattare l'Ufficio Tributi
- Piazza Martiri della Libertà n. 3
Telefono: 0421/327110 - 0421/327502 - Fax: 0421/327753
E-mail: tributi@comune.cessalto.tv.it
Orari di ricevimento del pubblico:
- dal lunedì al
venerdì
9.00/12.30
- lunedì e giovedì
15.00/17.30
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